Piazzale Appio, si raccolgono le firme per la legittima difesa

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Oggi 8 (ore 15-20) e domani 9 aprile (ore 10-13) a Roma (in piazzale Appio fronte Coin e in via Bartolo Longo) l’Italia dei Valori ha promosso due punti di raccolta firme in sostegno della proposta di legge popolare, giá depositata in Cassazione, che intende rinforzare la legittima difesa e tutelare maggiormente l’inviolabilitá del domicilio. Nella proposta si chiede anche la rimozione della fattispecie normativa grazie alla quale il delinquente-aggressore puó trasformarsi in vittima, potendo chiedere all’aggredito il risarcimento del danno in presenza di determinate circostanze.

Le modifiche della proposta di legge riguardano in modo particolare l’articolo 614 del codice penale che oggi recita: “Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione sa 6 mesi a 3 anni”.

In questo caso si vorrebbe cambiare la durata della pena da 1 anno a 6 anni.

In caso di violenza su cose o persone, regolate dal comma 4 dell’articolo 614, la modifica propone di portare la pena da 1 a 5 anni a da 2 a 7 anni.

Si vuole inoltre introdurre un nuovo comma, posto dopo il quarto che recita: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito il occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Per quel che riguarda l’articolo 55 del codice penale, sull’eccesso colposo la proposta di IDV vuole aggiungere al testo “Quando, nel commettere alcuno dei fatti prevenuti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge e dall’ordine dell’autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applica le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è prevenuto dalla legge come delitto colposo” il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa qualora la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui e dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.