Educatori e pedagogisti, ecco la legge

teacher and three preschoolers playing with wooden blocks
teacher and three preschoolers playing with wooden blocks

E’ stato approvato il ddl 2443, che disciplina le professioni di educatore e pedagogista riconoscendo, dopo tanti anni, la professionalità di oltre 200mila lavoratori.

Il testo prevede, all’articolo 13, che chi ha tra i tre e i 20 anni di esperienza anche non continuativa (oppure 10 anni nel caso di chi ha raggiunto i 50 anni) possa acquisire la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico frequentando un corso universitario di un anno (pari a 60 cfu).

Sempre l’articolo 13 prevede che chi abbia “50 anni di età e almeno 10 anni di esperienza” oppure “meno di 50 anni di età e almeno 20 anni di esperienza” otterrà in automatico la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico.

Il Cnca, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, pur esprimendo soddisfazione per l’obiettivo, segnala alcune criticità che si augura vengano tenute in considerazione in sede di decreti attuativi.

L’organismo sottolinea ad esempio il fatto che la legge assegna all’università il compito di fornire a educatori di esperienza una formazion “on the job” che attualmente altri soggetti propongono in maniera molto più efficace. “Così migliaia di educatori di esperienza dovranno investire tantissimo tempo e  soldi per ricevere una proposta formativa che avrà l’effetto di ‘sanare’ la forma della propria posizione, ma che non innalzerà il livello di competenza e specializzazione di questi professionisti; cosa che sarebbe invece garantita se fosse possibile ottenere la qualifica frequentando corsi di eccellente livello che sono attualmente disponibili sul mercato.

Altre critiche riguardano il fatto che la legge assegna la qualifica di pedagogista in base solo a criteri di conoscenze universitarie: si potrà definirsi pedagogista solo sulla scorta del possesso di lauree magistrali ben definite. Diversamente dagli educatori, però, per i pedagogisti non è prevista la possibilità di “sanare” la propria posizione professionale. Questa scelta colpisce l’organismo perché la figura professionale di “pedagogista” è definita nel testo di legge attraverso azioni (progettazione, coordinamento, valutazione, supervisione, consulenza,..) che vengono oggi svolte da operatori di esperienza, che sono a tutti gli effetti degli “esperti di processi educativi”, e che con questa Legge non potranno più definirsi pedagogisti.

“Colpisce ancora di più il fatto che invece, secondo la legge, potranno definirsi tali: “professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, dottori di ricerca e ricercatori (anche laureati in materie diverse da quelle pedagogiche, ma che abbiano insegnato per 3 anni, anche non consecutivi, discipline pedagogiche)” – evidenzia ancora il Cnca. E continua: “Proprio nel momento in cui la professione di pedagogista viene finalmente definita attraverso la descrizione di ciò che fa (articolo 9, comma 2, lettere a-i), viene tolta la definizione di ‘pedagogista’ a chi – vero esperto di processi educativi – ha potuto utilizzarla sinora”.