Municipio VII: Accesso a contributi pubblici per promozione sportiva

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Roma Capitale in attuazione del Regolamento di Promozione Sportiva approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 264 del 22/12/2003 e nel costante impegno di promozione e attuazione di iniziative e progetti per diffondere l’attività sportiva in città, indice Avviso pubblico per informazione sulle modalità di accesso ai contributi.
I contributi vengono assegnati alle associazioni e società sportive senza scopo di lucro aventi una propria sede nel territorio del Comune di Roma, al fine di sostenere l’attività sportiva, e vengono articolati nelle seguenti due grandi fasce:
Associazioni e società sportive che svolgono continuamente la propria attività nella Città di Roma da almeno tre anni;
Associazioni e società sportive che svolgono la propria attività nella Città di Roma da non più di tre anni.
Le domande per ottenere il contributo a sostegno dell’attività annuale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Promozione Sportiva, redatte in carta semplice a firma del Legale Rappresentante, devono pervenire, entro il 31 luglio 2017 al protocollo del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili- Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma e per conoscenza al Municipio di residenza. Nel caso di invio per posta farà fede la data di protocollazione presso l’ufficio competente.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
Atto costitutivo, con allegato lo statuto, del quale si evinca l’assenza di finalità di lucro;
Numero dei soci alla data di presentazione della domanda;
Relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno sportivo precedente e dalla quale emerga la rilevanza di promozione sociale e sportiva con relativa documentazione in copia a comprova;
Il bilancio consuntivo relativo all’attività svolta nell’anno sportivo precedente, debitamente approvato dagli organi statutari in copia conforme all’originale;
Dichiarazione da cui risulti l’entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute;
Attestato di affiliazione alla Federazione Sportiva di competenza o a Ente di Promozione Sportiva.
Nella concessione dei contributi si deve tenere conto dei seguenti elementi:
Validità del programma di attività annuale, con particolare riferimento agli aspetti di promozione sociale e sportiva;
Curriculum del soggetto richiedente, con particolare riferimento all’attività svolta nell’anno precedente;
Bilancio consuntivo relativo all’attività svolta nell’anno sportivo precedente;
Capacità di reperimento di finanziamenti o sponsorizzazioni da altri soggetti;
Gratuità di accesso alle attività organizzate o iniziative per favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento
Le domande di contributo vengono istruite dall’Ufficio competente, il quale provvede alla verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Promozione Sportiva. L’assenza, anche parziale, della predetta documentazione, entro la data prevista per la presentazione delle domande, comporta l’esclusione dalla possibilità di concessione dei contributi.
Le domande considerate accoglibili, una volta esaurita l’istruttoria, vengono esaminate da una apposita Commissione, istituita con determinazione dirigenziale, composta da cinque membri, di cui almeno due esterni all’Amministrazione, che provvede a formulare le due graduatorie di punteggi relative alle tipologie di associazioni e società sportive previste al primo comma dell’art. 8 del Regolamento di Promozione Sportiva.
Con determinazione dirigenziale si provvede alla formale approvazione della graduatoria di cui al comma precedente, con l’elencazione completa delle domande pervenute, e alla successiva assegnazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti previsti.
Sulla base delle graduatorie e nei limiti degli stanziamenti previsti, si provvede alla assegnazione dei fondi con Delibera di Giunta contenente, per ciascuna tipologia, l’elenco delle domande pervenute, di quelle accolte e di quelle finanziate.
I contributi non possono essere concessi in misura superiore al 50% della differenza tra le spese indicate in bilancio dal soggetto beneficiario e le entrate provenienti da soggetti esterni al soggetto medesimo. La concessione dei contributi non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.